Revoca del contratto di comodato d’uso
Il comodato d’uso è un contratto gratuito attraverso il quale il comodante, cioè il proprietario del bene, concede al comodatario l’uso della cosa mobile o immobile. Il comodato d’uso gratuito è usato frequentemente per le abitazioni.
La legge non pone alcun obbligo per il contratto di comodato benché si consigli sempre la forma scritta che tutela sempre entrambe le parti. Il comodato per sua natura può essere stipulato per un periodo di tempo determinato oppure senza stabilirne la durata.
Il codice civile stabilisce che il comodatario ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del contratto o in sua assenza la restituzione avviene dopo l’uso conforme al contratto stesso. Chiaramente se il proprietario del bene necessità di poter usufruire del proprio immobile con urgenza ha tutto il diritto di richiederne la restituzione immediata.
Normalmente quindi se il contratto di comodato prevede una data di scadenza sarà al termine stabilito che avverrà la restituzione del bene, che potrà essere richiesto anticipatamente solo in caso di giustificato motivo.
Qualora il termine non sia previsto nel contratto il comodatario deve restituire il bene appena il proprietario ne fa richiesta. A volte può accadere che il comodato d’uso sia stato stipulato senza un termine preciso, inteso come data certa, ma sia tuttavia presente un’indicazione temporale.
È il caso per esempio del comodato d’uso che concede in uso un’abitazione finché non sarà terminata la costruzione di altro bene immobile. In questo caso si applicano le stesse norme relative al comodato con termine fissato.
In ogni caso, con o senza termine di restituzione fissato, quando il comodato d’uso viene revocato ma il bene non viene restituito si parla a tutti gli effetti di occupazione senza titolo.
Ne consegue quindi che il comodante ha la facoltà di richiedere un risarcimento del danno, che consiste nel mancato godimento del proprio bene e nell’impossibilità di ricavarne un utile. Poiché il comodato d’uso è essenzialmente gratuito per quantificare il danno si terrà conto del valore locativo del bene.