fbpx

Preliminare di compravendita: cosa succede se il venditore cambia idea?

Il contratto preliminare di compravendita è un contratto scritto attraverso il quale una parte detta promissaria venditrice si impegna a vendere all’altra, detta promissaria acquirente, la proprietà di un bene immobile. 

Il preliminare rappresenta quindi un accordo, un impegno, ma non è attraverso questo atto che si diventa proprietari dell’immobile. Affinché si diventi a tutti gli effetti proprietari è necessari attendere il giorno del rogito.

È infatti solo attraverso questo atto debitamente registrato e trascritto dal Notaio che viene sancito in maniera ufficiale il passaggio di proprietà di un bene immobile.

Cosa succede però se in seguito alla stipula di un contratto preliminare il venditore dovesse ritirarsi e non fosse quindi possibile effettuare il rogito?

Il primo passo da compiere in una situazione del genere è quella di presentare una diffida ad adempiere alla parte venditrice per intimargli di presentarsi il giorno del rogito presso il notaio.

Chiaramente se questa lettera non produce alcun effetto non ci sono altre vie da prendere se non quelle legali.

Il promissario acquirente ha davanti a sé due opzioni:

  1. recedere dal contratto preliminare;
  2. rivolgersi al tribunale per ottenere comunque il trasferimento della proprietà.

In caso di recessione da imputarsi al ritiro della parte venditrice l’acquirente può esigere un versamento pari ad doppio dell’importo della caparra confirmatoria.

La seconda opzione prevede invece la possibilità di ottenere una sentenza da parte del giudice che vada a sostituirsi al consenso del venditore.

L’acquirente ha facoltà di rivolgersi al tribunale e ottenere una sentenza che in un certo senso va a sostituirsi al rogito poiché ne produce gli stessi effetti. Viene quindi disposto in maniera coattiva il trasferimento della proprietà.

È evidente che in questo caso si dovrà comunque pagare quanto pattuito in sede di contratto preliminare. 

Infine è bene ricordare che quanto detto, seppur con alcuni accorgimenti, vale anche nel caso opposto ossia nell’ipotesi in cui sia l’acquirente, dopo il preliminare, a risultare inadempiente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *