Diritto di abitazione e imposte
Anche quest’anno siamo arrivati a giugno e quindi alla scadenza della prima rata dell’IMU. In questo periodo non è inusuale assistere ad alcune controversie riguardante il soggetto a cui compete il pagamento dell’imposta.
In particolare dubbi sorgono per i beneficiari del diritto di abitazione. In questo caso a chi spetta il pagamento dell’IMU?
Secondo la normativa IMU, l’imposta è a carico di tutti i proprietari di immobili e tutti coloro che sono titolari di diritti reali di godimento. Entrano quindi in questa definizione gli usufruttuari, i titolari del diritto d’uso e del diritto di abitazione.
Chi è titolare di un diritto di abitazione paga l’IMU anche qualora si tratti di una prima casa e nel caso in cui l’abitazione rientri in determinate categorie catastali previste dalla legge.
Come è chiaro il diritto di abitazione riguarda solo immobili ad uso abitativo e dà la possibilità di usufruirne, quindi di abitarlo, solo per le esigenze del beneficiario, cioè del titolare del diritto, e della sua famiglia.
Alla morte del soggetto titolare del diritto di abitazione tale diritto passa al coniuge che diventa quindi un soggetto passivo dell’IMU. In questo caso se si tratta della prima casa, il superstite non sarà tenuto al pagamento dell’imposta.
Nel caso in cui l’abitazione venga suddivisa tra più eredi va ricordato che solo chi beneficia effettivamente dell’immobile dovrà corrispondere l’IMU.
Per esempio se l’abitazione viene suddivisa tra coniuge superstite e figli, questi ultimi saranno nudi proprietari dell’immobile e di conseguenza saranno esentati dal pagamento dell’imposta.
Il titolare del diritto di abitazione ha inoltre l’obbligo di rendere noto il reddito dell’immobile ai fini IRPEF poiché esso concorre a formare il reddito complessivo del soggetto.
Inoltre il soggetto che detiene il diritto di abitazione ha altresì l’obbligo di provvedere al pagamento della TASI.