Contratto di locazione: casi di recesso
Il contratto di locazione è un contratto in cui un soggetto che viene chiamato locatore garantisce il godimento di un bene, per esempio un appartamento, a un altro soggetto chiamato locatario, che versa periodicamente un corrispettivo in denaro.
Il locatario da parte sua, oltre a versare un canone mensile, si impegna a restituire il bene al termine del contratto restituendolo nello stato in cui gli era stato consegnato.
Entrambe le parti coinvolte hanno doveri precisi previsti dal codice civile. In particolare il locatore deve consegnare al locatario il bene in buono stato di manutenzione e mantenerlo in tali condizioni affinchéil bene possa essere utilizzato dal locatario per l’uso convenuto.
Inoltre è sempre dovere del locatore provvedere alla registrazione del contratto. Il locatario da parte sua deve essere diligente nell’uso del bene locato, deve cioè averne cura e utilizzarlo senza cambiarne destinazione o natura e restituirla così come l’ha ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto al tempo. Ovviamente il locatario deve anche pagare il canone pattuito in modo regolare.
La legge stabilisce che il proprietario del bene dato in locazione può recedere solo in caso di morosità dell’inquilino, cioè nel caso in cui il locatario non paghi regolarmente il canone. Tuttavia in casi di gravi mancanze il locatore può richiedere il recesso per inadempimento anche per altri motivi che non siano la morosità.
I casi di recesso per inadempimento sono:
MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE:
se l’appartamento si trova all’interno di un condominio il contratto di locazione prevede il rispetto del regolamento dello stabile. Se il locatario non rispetta il regolamento condominiale e arreca quindi danno o fastidio agli altri condomini il proprietario ha facoltàdi recedere dal contratto.
USO ILLEGITTIMO DEL BENE LOCATO:
come abbiamo detto in precedenza il locatario deve utilizzare il bene per l’uso previsto dal contratto. Se per esempio il bene locato è un appartamento il locatario non può utilizzarlo come magazzino.
SUBAFFITTO NON CONCORDATO:
il locatario non può affittare l’appartamento intero o le stanze singole a terzi a meno che questo non sia espressamente previsto dal contratto
DANNEGGIAMENTO DEL BENE LOCATO:
il locatario deve avere cura del bene locato, usando la diligenze del buon padre di famiglia, cioè la diligenza dell’uomo medio. Nel caso in cui il bene dovesse presentare gravi danni procurati dall’inquilino e quindi non dovuti al normale decorso del tempo il proprietario può chiedere il recesso.