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Consegna chiavi prima del rogito

In alcuni casi può rendersi necessario consegnare le chiavi di un immobile prima del rogito.

Questa è una cosa che spesso spaventa molto la parte venditrice ed in effetti non è un’azione da compiere a cuor leggero.

Tuttavia, con alcuni accorgimenti, è possibile evitare rischi ed accontentare entrambe le parti.

Prima di tutto è giusto ricordare che la proprietà dell’immobile “passa” solo e soltanto con la stipula del contratto di compravendita e quindi il giorno stesso del rogito.

Questo avviene a prescindere dal fatto che in un momento precedente al rogito vengano consegnate le chiavi al futuro acquirente. Per cui, fino al giorno del rogito, il proprietario dell’immobile è la parte venditrice.

Tuttavia, come abbiamo detto, ci sono casi in cui il promissario acquirente ha davvero bisogno di ricevere le chiavi anticipatamente rispetto al momento del rogito.

Questo può avvenire per diversi motivi: per esempio potrebbe accadere che sia necessario eseguire dei lavori all’interno dell’abitazione e pertanto sia necessario accedervi per poter dare il via al progetto di ristrutturazione.

In ogni caso la cosa migliore è comunque sottoscrivere un contratto nel momento in cui le chiavi vengono consegnate in cui viene specificato la motivazione della consegna anticipata.

Gli accordi possono essere diversi a seconda dei casi, per esempio si potrebbe stipulare un contratto di locazione che preveda il pagamento di un canone oppure un contratto di comodato d’uso gratuito nel quale verrà specificato che a partire dalla decorrenza del contratto il futuro acquirente ha piena responsabilità dell’immobile.

Inoltre, anche se potrebbe sembrare scontato, è comunque importante sottolineare il fatto che qualora la compravendita non andasse a buon fine, il promissario acquirente ha l’obbligo di riconsegnare le chiavi.

Nel caso in cui nel frattempo fossero state apportate migliorie all’immobile vanno applicate le norme in merito alla locazione o del comodato, a seconda dell’accordo preso.

In caso di mancata vendita si applica la normativa prevista dal codice civile il quale stabilisce che se è la parte acquirente a ritirarsi il venditore può trattenere la caparra mentre se accade il contrario, ovvero è il venditore a tirarsi indietro, la parte acquirenti ha il diritto di pretendere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria precedentemente versata.

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