Chi paga i debiti del condominio?
Sai chi è tenuto a pagare i debiti del condominio?
Recentemente la corte di Cassazione ha emesso una sentenza in cui ha stabilito che qualora l’amministratore non abbia pagato i fornitori, i condomini rischiano il pignoramento dei beni e della quota di spese comuni secondo la ripartizione prevista dall’assemblea.
Grazie alla riforma del condominio del 2012 il creditore del condominio ha la possibilità di richiedere all’amministratore i dati personali del condomino (o dei condomini) che risultano in mora nel pagamento delle spese condominiali.
Da parte sua l’amministratore condominiale è obbligato per legge a fornire queste informazioni e il creditore deve esigere il pagamento dai condomini morosi. Solo successivamente, in via subordinata, il creditore ha facoltà di rivalersi sugli altri condomini.
Questa procedura richiede molto tempo e infatti negli ultimi anni sempre più tribunali hanno concesso ai creditori la possibilità di pignorare il conto corrente del condominio.
Con la sentenza 12715 del 2019 la Cassazione ha stabilito che il fornitore che vanta un credito verso il condominio può rivalersi sui crediti che il condominio stesso vanta dei confronti dei singoli condomini proprietari.
È dunque possibile per il fornitore espropriare i pagamenti dovuti ma non ancora effettuati dei proprietari verso il condominio. Così facendo il creditore, grazie al preventivo precedentemente approvato dall’assemblea, ha la possibilità di pignorare le quote che i singoli condomini devono pagare al condominio anche se i proprietari in questione non siano gli stessi a risultare morosi.
Questo è possibile perché come stabilisce l’articolo 2740 del codice civile “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” e nelle definizione di beni rientrano anche i crediti.
Questa sentenza della corte di Cassazione non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali perché se il fornitore che vanta un credito decide di rivalersi sul condominio nella sua interezza è il condominio stesso che viene riconosciuto come debitore.
Il principio di parziarietà stabilisce che l’esecuzione contro un condomino deve limitarsi alla sola quota che spetta a quest’ultimo e non può avere per oggetto il debito condominiale intero.
Tuttavia se a essere esecutato risulta il condominio risulta evidente che ad essere espropriati sono beni e diritti che spettano al condominio in quanto tale.