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Acquisto prima casa all’asta: è possibile usufruire delle agevolazioni?

Come tutti ormai sappiamo da diverso tempo è possibile usufruire di alcune agevolazioni per l’acquisto prima casa. Si tratta di bonus fiscali che hanno per oggetto le imposte che normalmente gravano sull’acquisto di un bene immobile. 

Grazie a queste agevolazioni coloro che acquistano da impresa hanno un sconto dell’iva che dal 10% scende al 4% e le imposte (ipotecaria, registro, catastale) si pagano fisse a 200 euro. Chi acquista da privato pagherà un imposta di registro del 2% sul valore catastale e le rimanenti imposte a quota fissa di 50 euro.

Se questo discorso è abbastanza semplice per gli acquisti “tradizionali” potrebbe sembrare complicato per coloro che acquistano casa all’asta. In realtà però, con i giusti accorgimenti anche chi compra la prima casa all’asta può usufruire delle agevolazioni prima casa. 

Prima di tutto chi acquista casa all’asta deve fare richiesta delle agevolazioni prima della registrazione dell’atto, come stabilisce chiaramente l’Agenzia delle Entrate. È necessario che l’acquirente renda disponibile a chi si occupa della registrazione dell’atto giudiziario una documentazione a parte, affinché nella tassazione del contribuente sia possibile applicare i bonus previsti. Una richiesta tardiva non sarà in alcun modo presa in considerazione.

La richiesta va presentata con un documento a sé stante perché per usufruire delle agevolazione occorre formulare una serie di dichiarazioni il cui recepimento deve essere parte integrante del provvedimento che il giudice emanerà. Per esempio è necessario dichiarare di voler stabilire la propria residenza nel Comune in cui è ubicata la casa acquistata entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre è necessario far presente che non si è in alcun modo proprietari di altri immobili per cui si è usufruito in precedenza delle agevolazioni.

Nel contesto dell’asta giudiziaria l’esigenza di una documentazione a parte come richiesta delle agevolazioni nasce dal fatto che l’atto giudiziario è un atto individuale del giudice alla quale il contribuente in quanto tale non partecipa e non ci sono modi per apportare modifiche se non attraverso il recepimento di queste dichiarazioni.

Ad ogni modo anche in questo caso è possibile procedere all’acquisto prima casa con tutte le agevolazione previste.

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