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Imu e diritto di abitazione

Si sta avvicinando il pagamento della seconda rata dell’IMU ed è quindi necessario essere preparati e sapere chi è soggetto a questo tipo di imposta. Prima di tutto va specificato che questo pagamento non riguarda la prima casa, a meno che non si tratta di immobili di pregio.

I soggetti obbligati a versare l’IMU sono i proprietari di immobili e i titolari di diritti reali di godimento tra cui il diritto di abitazione.

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento che permette al suo titolare di abitare in una casa che appartiene ad un altro soggetto. Questo può avvenire per il soddisfacimento di un bisogno proprio e della propria famiglia.

Chiaramente il titolare del diritto di abitazione può far entrare in casa solo il proprio coniuge e i propri figli, anche se questi non sono titolari del diritto di abitazione. Il diritto di abitazione non permette di modificare la destinazione d’uso dell’immobile.

Molti confondo il diritto di abitazione con la locazione anche se in realtà sono due cose ben diverse. La locazione non rientra affatto nei diritti reali: l’oggetto della locazione non è il bene in quanto tale ma la prestazione del locatore cioè l’impegno che egli si assume di permettere il godimento del suo immobile.

Inoltre il diritto di abitazione non può essere ceduto ad altri soggetti mentre per la locazione è possibile, con il consenso del proprietario, subaffittare una stanza della casa.

Il diritto di abitazione si può costituire tramite contratto tra il proprietario e l’utilizzatore oppure per volere della legge. Per esempio il coniuge vedovo ha diritto a vivere nella casa coniugale fino alla propria morte e gli eredi non possono in alcun modo opporsi a questo fatto.

Il titolare del diritto di abitazione paga l’IMU e in caso di decesso spetterà al coniuge il pagamento dell’imposta. Va inoltre precisato che anche per quanto riguarda l’IRPEF il reddito va denunciato dal titolare del diritto di abitazione e infine quanto detto per l’IMU vale anche per la TASI.

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